Perché la Tua Azienda Non Compare sul VIES? Isole Canarie ed Esenzione IVA
Una questione che frequentemente commercialisti meno esperti ci rivolgono riguarda il motivo per cui la nostra P.IVA non appare nell'archivio VIES relativo alle partite iva; oggi intendo elaborare questo articolo per averlo sempre a portata di mano e trasmetterne il collegamento qualora ci venga posta nuovamente questa domanda.
Perché l'azienda vostra non risulta nel VIES?
La nostra società Spagnola è localizzata nelle Isole Canarie, contesto affascinante, che storicamente, grazie alla sua posizione strategica nel commercio d'importazione ed esportazione e al ruolo che ha sempre svolto come zona di passaggio di merci e scambi commerciali, gode dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. Nelle Isole Canarie non è prevista l'iva pertanto non disponiamo di p.iva.
Il VIES, che rappresenta l'acronimo di Vat information exchange system (in italiano "sistema di scambio dei dati relativi all'Iva") è un motore di consultazione finalizzato a controllare le partite Iva su scala mondiale, tuttavia nelle Isole Canarie così come in altri contesti ad esempio presso il vaticano, nel principato di monaco, repubblica di san marino, montecarlo e altri, l'imposta sul valore aggiunto non esiste pertanto non sarà possibile reperire i nostri dati fiscali attraverso questo motore di ricerca.
Le nostre ricevute fiscali mantengono la medesima validità di qualsiasi azienda europea e risultano equiparabili a quelle della Repubblica di San Marino per fare un caso emblematico italiano ma non è consentito trovare il nostro identificativo fiscale, denominato CIF nell'archivio VIES conseguentemente alla normativa in materia di area geografica di imposizione iva di seguito riportata.
Nel caso in cui un vostro revisore dei conti riscontri difficoltà nel registrare la ricevuta che riceviamo regolarmente, suggeritegli di consultare questo articolo oppure di raggiungermi al numero 342.8610009
Isole Canarie – Italia esenzione iva e moduli Intrastat
Servizio informativo sulla legislazione tributaria
Area geografica di imposizione iva (art.7 D.P.R.633)
In via generale emerge che unicamente le prestazioni di servizi e le operazioni di vendita di beni realizzate in Italia sono sottoposte ad Iva; l'area geografica di imposizione rappresenta un presupposto, al medesimo livello di quello oggettivo e soggettivo, necessario per stabilire se un'operazione è sottoposta ad iva nell'ambito del territorio italiano.
Come è noto, in linea generale, unicamente le prestazioni di servizi e le operazioni di vendita di beni realizzate in Italia sono sottoposte ad Iva; l'area geografica di imposizione rappresenta un presupposto, al medesimo livello di quello oggettivo e soggettivo, necessario per stabilire se un'operazione è sottoposta ad iva nell'ambito del territorio italiano.
Si forniscono le seguenti precisazioni concettuali.
AREA dello STATO: è quella sottoposta alla sovranità territoriale dell'Italia, con esclusione dei Comuni di Livigno , Campione d'Italia e delle zone marine nazionali del lago di Lugano . Vedi alla sezione "Paesi membri Ue" e "Aree escluse".
AREA della COMUNITA': significa l'insieme delle aree dei diversi Stati membri dell'Ue.
L'Unione Europea comprende oltre al territorio italiano come precedentemente delineato quello dei rimanenti 26 stati appartenenti alla Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria, con le seguenti eccezioni:
– in relazione alla Germania le isole Helgoland e il territorio di Busingen
– in relazione alla Spagna Ceuta, Melilla, e le Isole Canarie
– in relazione alla Francia i dipartimenti che si estendono oltremare (Guadalupa, Guaina, Martinica e Riunione) e Andorra
– in relazione alla Grecia il monte Athos
– in relazione alla Gran Bretagna le isole anglo normanne (Jersey, Guernsey)
– in relazione alla Finlandia le isole Aland
Risultano escluse inoltre la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. Risultano invece compresi nel territorio comunitario, sebbene talvolta non rientrino nel territorio di alcuno Stato membro:
– il Principato di Monaco che, dalla prospettiva del regime fiscale, viene annoverato nel territorio della Francia
– l'isola di Man che, dalla prospettiva del regime fiscale, viene annoverata nel territorio del Regno Unito
– i comuni di Akotiri e Dhekalia che si trovano sotto il controllo del Regno Unito ma che dal punto di vista tributario vengono annoverati nel territorio di Cipro.
DOMICILIO e RESIDENZA: il domicilio per i soggetti diversi dalle persone naturali, ai fini dell'area geografica di imposizione, identifica il luogo in cui risiede la sede amministrativa ; la residenza rappresenta il luogo in cui è localizzata la sede operativa.
STABILE ORGANIZZAZIONE: per stabile organizzazione nel territorio italiano di un soggetto internazionale si intende la permanenza nel territorio italiano di un centro di attività economica stabile costituita da risorse tecniche e di personale (in genere una filiale, un ufficio di rappresentanza, un cantiere fisso ecc.). Qualora sussista una stabile organizzazione nel territorio italiano il soggetto non domiciliato diviene soggetto Iva con riferimento alle operazioni della stabile organizzazione.
3.1 – Area geografica di imposizione in riferimento alle operazioni di vendita di beni
Le operazioni di vendita di beni si ritengono effettuate nel territorio dello Stato, e quindi sottoposte ad Iva, qualora si manifestino contemporaneamente i seguenti presupposti:
- a)il bene è collocato in Italia al momento del compimento dell'operazione, quindi al momento della consegna o spedizione dello stesso
- b)le operazioni di vendita riguardano:
– beni immobili siti nel territorio dello Stato;
– beni mobili nazionali, equiparati a nazionali, comunitari o in regime di temporanea importazione.
Rientra nella categoria dei beni nazionali quelli fabbricati nel territorio italiano; equiparati a nazionali quelli introdotti nell'ordinamento italiano in maniera definitiva (mediante il versamento dell'Iva e dei dazi doganali) nel territorio nazionale; comunitari quelli realizzati in uno degli altri Stati Ue oppure ivi importati in via permanente da Paese esterno all'Ue; in regime di temporanea importazione quelli provenienti da Stato extra Ue introdotti temporaneamente nel territorio nazionale per subire trasformazione e successivamente trasferiti al di fuori dell'Ue.
Rimane fuori dall'ambito di tassazione dell'Iva la vendita di beni mobili, che pur trovandosi nel territorio italiano, risultano essere beni in transito presso uno Stato non comunitario oppure depositati presso strutture sottoposte a controllo doganale. In tale circostanza i beni depositati si considerano momentaneamente in "sospensione iva"; esclusivamente al momento dell'estrazione dal magazzino doganale detti beni sono sottoposti ad iva.
3.2 Area geografica di imposizione in riferimento alla prestazioni di servizi
La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 ha introdotto modifiche significative alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 riguardante il luogo di effettuazione dei servizi
La nuova disciplina – che, a partire dal 1° gennaio 2010 incide rilevantemente sull'area geografica di imposizione delle prestazioni di servizi – definisce lo Stato in cui una prestazione di servizi deve essere sottoposta ad Iva.
I)Operazioni Business to Business
Le prestazioni di servizi cosiddette ordinarie – per le quali, cioè, non sono contemplate specifiche eccezioni ai principi di area geografica di imposizione – realizzate a favore di soggetti passivi (frequentemente denominati operazioni Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se realizzate a beneficio di soggetti passivi localizzati nel territorio italiano (c.d. criterio del luogo del destinatario stabilito dall'articolo 44 della Direttiva IVA).
È opportuno notare che, conformemente agli articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, risultano sempre soggetti passivi:
- a)i soggetti che operano nel campo dell'impresa, arte o mestiere, in riferimento alle prestazioni ricevute in connessione con tali attività;
- b) gli enti, le associazioni e le altre struttureno profitdi cui all'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche se operano al di fuori delle attività commerciali indicate ai fini Iva. Naturalmente gli enti non lucrativi, benché assimilati agli operatori economici ai fini della area geografica di imposizione del tributo, non potranno usufruire della detraibilità dell'imposta in quanto si tratta comunque di acquisizioni realizzate al di fuori dell'esercizio di attività commerciale.
Di seguito è fornito un elenco delle prestazioni ordinarie che sono sottoposte al criterio del luogo del destinatario:
i servizi già classificati come ordinari, con esclusione di quelli specifici e differenziati, non individuati (sino a tutto il 2009) in altre fasce;
le prestazioni legate al trasporto di merci, comprendendo tra questi i trasporti domestici, quelli che attraversano l'Ue e quelli su scala globale;
le prestazioni correlate ad attività supplementari al trasporto di merci (movimentazione, carico e scarico);
le prestazioni di qualsiasi natura su beni mobili concreti, indipendentemente dal luogo di esecuzione, ed a prescindere dallo spostamento effettivo dei beni, al completamento della prestazione, fuori del Paese di esecuzione, in particolare nel caso di prestazione effettuata in uno Stato comunitario diverso;
le prestazioni legate a intermediazione commerciale, in qualunque luogo realizzate;
i contratti di locazione prolungata (diversi da quelli di breve durata di cui si parlerà successivamente) di autoveicoli;
le prestazioni di servizi qui elencate, già normati dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente dal luogo fisico di utilizzo:
– prestazioni collegate a noleggio, locazione anche finanziaria e operazioni equiparabili di beni mobili concreti ad eccezione dei veicoli;
– prestazioni legate alla trasferimento di diritti di natura immateriale royalties, redevances, diritti di autore, e affini;
– prestazioni di comunicazione pubblicitaria;
– prestazioni di accompagnamento professionale e supporto di natura tecnica o legale, incluse quelle di insegnamento e di qualificazione dei collaboratori;
– prestazioni di trattamento e fornitura di informazioni e operazioni equiparabili;
– prestazioni di doppiaggio e traduzione;
– prestazioni legate a interconnessione di rete, trasmissioni via onde e distribuzione televisiva;
– prestazioni di servizi effettuate tramite metodologie telematiche;
– prestazioni relative ad attività di credito, finanza e assicurazione;
– prestazioni relative a messa a disposizione di forza lavoro;
– accesso ai circuiti di fornitura di gas o corrente elettrica, servizio di trasporto o di distribuzione attraverso gli stessi e prestazioni di servizi strettamente collegati;
– operazioni di trasferimento di contratti relativi alle prestazioni di calciatori e sportivi professionisti.
- II) Operazioni Business to Consumer
I servizi ordinari realizzati a favore di persone che non ricoprono il ruolo di soggetti passivi ovvero realizzati a soggetti passivi (i soggetti che operano nel campo dell'impresa, arte o mestiere) per loro beneficio personale (frequentemente definiti operazioni Business to Consumer) continuano ad essere assoggettati a imposizione nel territorio dello stato se erogati da soggetti passivi localizzati nel territorio italiano (c.d. criterio del luogo del fornitore previsto dall'articolo 45 della Direttiva Iva).
Si considera rilevante evidenziare che il territorio in cui è localizzato il soggetto passivo Iva viene stabilito, seguendo la definizione dell'Ue, nella localizzazione della operatività economica che per i soggetti naturali coincide con domicilio fiscale mentre per le ditte commerciali coincide con la sede legale. Qualora non sia effettivamente possibile stabilire il domicilio fiscale o la sede legale è necessario far riferimento rispettivamente alla residenza anagrafica (per i soggetti naturali) e alla sede operativa (per le ditte).
III) Eccezioni ai criteri fondamentali di area geografica di imposizione
- a) Eccezioni contemplate sia per le operazioni Business to Businessche per le operazioni Business to Consumer (criterio di imposizione in base al luogo del destinatario)
Sono identificate le seguenti prestazioni realizzate a beneficio di destinatari soggetti iva localizzati nel territorio dello stato:
- i)prestazioni legate a beni immobili, comprendendo le prestazioni di periti e di intermediari immobiliari, la disponibilità di alloggi nel comparto alberghiero o in settori con finalità equiparabili, quali zone di svago o campi preparati per la permanenza, il trasferimento di autorizzazioni di godimento di beni immobili e le prestazioni orientate a organizzare o coordinare la realizzazione di interventi costruttivi, quali ad esempio le prestazioni fornite dai professionisti dell'edilizia e degli uffici di controllo tecnico.Queste prestazioni risultano territorialmente rilevanti nel territorio italiano qualora l'immobile è collocato nel territorio dello Stato (articolo 47 della Direttiva IVA);
- b)prestazioni riguardanti il trasporto di personeterritorialmente rilevanti nel territorio italiano in base alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 48 della Direttiva IVA);
- c)prestazioni riguardanti attività nel settore culturale, artistico, agonistico, scientifico, formativo, ricreativo e affini, quali manifestazioni commerciali e mostre, con esclusione di quelli forniti dagli organizzatori di tali manifestazioni, oltre alle prestazioni supplementari a queste: risultano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato quandole medesime attività sono ivi materialmente condotte (articolo 53 della Direttiva IVA).
- d)prestazioni nel campo della preparazione di pasti e servizi di catering differenti da quelli di cui alla lettera successiva b): risultano assoggettate ad imposta nel territorio italiano quando risultano essere materialmente condotte nel territorio dello Stato(articolo 55 della Direttiva IVA);
- e)prestazioni nel campo della preparazione di pasti e servizi di catering materialmente forniti a bordo di una nave, di un aereo o di un convoglio ferroviario nel corso di una parte di un trasporto di persone realizzato all'interno della Comunità: risultano sottoposte all'imposta nel territorio italiano se il primo scalo del trasporto è situato nel territorio dello Stato (articolo 57 della Direttiva IVA). È importante chiarire che, come indicato dallo stesso articolo 57 della Direttiva IVA, «rientra nella categoria «parte di un trasporto di persone realizzato all'interno della Comunità» la parte di trasporto realizzata senza fermata fuori dalla Comunità tra il primo scalo e il concludente scalo del trasporto di persone». «Il primo scalo di un trasporto di persone» è il primo luogo di salita dei passeggeri fissato nella Comunità, anche a seguito di una fermata fuori della Comunità». «Il concludente scalo di un trasporto di persone» è il definito luogo di discesa previsto nella Comunità, in relazione ai passeggeri imbarcati nel territorio della Comunità, anche prima di una fermata fuori della Comunità». « Nel caso di trasporto con viaggio di ritorno, il percorso di andata è considerato come un trasporto autonomo».

È di rilievo evidenziare che, nel caso in cui la prestazione nel campo della preparazione di pasti e catering sia realizzata nel corso di un trasporto non che interessichi più Paesi europei, l'operazione risulterà territorialmente rilevante secondo il principio stabilito nella precedente lettera a), pertanto sarà territorialmente rilevante nel territorio italiano se materialmente realizzata nel territorio (spazi marittimi o spazio aereo nazionale) dello Stato;
- f)prestazioni nel campo della locazione, anche tramite contratto di finanziamento, noleggio e operazioni equiparabili,a breve termine, di autoveicoli: risultano territorialmente rilevanti nel territorio italiano qualora i veicoli sono resi disponibili al destinatario nel territorio dello Stato (articolo 56 della Direttiva IVA). Il citato articolo 56 precisa, altresì, che «per noleggio breve termine si intende il diritto di utilizzo ininterrotto del veicolo per un intervallo temporale massimo di 30 giorni e, per quanto riguarda i battelli, massimo di 90 giorni».
- b) Eccezioni contemplate unicamente per le operazioni Business to Consumer (criterio di imposizione in base alluogo del fornitore)
Si individuano le seguenti prestazioni realizzate a beneficio di privati non soggetti iva nel territorio dello stato:
- a)le prestazioni di intermediazione in rappresentanza e per beneficio del destinatario si ritengono effettuate nel territorio dello Statoqualora le operazioni oggetto della intermediazione si ritengono effettuate nel territorio dello Stato (articolo 46 della Direttiva IVA);
- b)le prestazioni di trasporto di merci diverso dal trasporto che interessa più Paesi europei si ritengono effettuate nel territorio dello statoin base alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 49 della Direttiva IVA), previsione già presente nell'art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972;
- c)le prestazioni di trasporto di merci che interessano più Paesi europei si ritengono effettuate nel territorio dello statoqualora il primo scalo è situato nel territorio dello Stato (articolo 50 della Direttiva IVA), previsione già presente nell'art. 40, comma 5, del DL n. 331 del 1993;
- d)le prestazioni di elaborazione, nonché le valutazioni tecniche, relative a beni mobili concreti e le prestazioni correlate ad attività supplementari al trasporto, quali quelle di carico, scarico, spostamento e affinisi ritengono fornite nel territorio dello stato quando risultano essere materialmente realizzate nel territorio dello Stato (articolo 54 della Direttiva IVA);
- e)le prestazioni di servizi fornite attraverso metodologie telematiche da soggetti localizzati al di fuori della Comunità si ritengono fornite nel territorio dello statonel caso in cui il destinatario è localizzato, domiciliato o risiede abitualmente nel territorio dello Stato (articolo 58 della Direttiva IVA);
- f)le prestazioni nel campo dell'interconnessione di rete e della trasmissione via onde, fornite da soggetti localizzati al di fuori della Comunità si ritengono fornite nel territorio dello stato nel caso in cui il destinatario è localizzato, domiciliato o risiede abitualmente nel territorio dello Stato(articolo 59 ter della Direttiva IVA).
Per converso, sempre in deroga al criterio fondamentale di cui all'articolo 45 della Direttiva IVA (imposizione nel luogo del fornitore), non si ritengono realizzate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, nel caso in cui risultano essere fornite da soggetti Iva localizzati nel territorio italiano a favore di destinatari non soggetti passivi localizzati al di fuori della Comunità (articolo 59 della Direttiva IVA):
- a) le prestazioni di operazioni e autorizzazioni di diritti di autore, brevetti, permessi di sfruttamento, titoli di proprietà intellettuale e altri diritti assimilabili;
- b) le prestazioni di comunicazione pubblicitaria;
- c) le prestazioni realizzate da accompagnatori professionali, progettisti, uffici tecnici, consulenti legali, revisori di bilancio e altre prestazioni equiparabili, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;
- d) le operazioni di credito, finanza ed assicurazione, con esclusione delle locazioni di cassette di sicurezza;
- e) la disponibilità della forza lavoro;
- f) le prestazioni collegate a locazione di beni mobili concreti diversi dai veicoli;
- g) l'accesso ai circuiti di fornitura di gas o energia elettrica, il servizio di trasporto o di distribuzione mediante gli stessi e la fornitura di altre prestazioni strettamente collegate;
- h) i servizi nel campo dell'interconnessione di rete e della trasmissione via onde;
- i) i servizi forniti tramite metodologie telematiche;
- l) le prestazioni di servizi collegate all'impegno di astensione totale o parziale da un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.
IV Doveri di emissione di documenti fiscali e altri doveri
- a) Operazioni Business to Business
Possono verificarsi queste situazioni:
– il destinatario è localizzato nel territorio italiano e il fornitore non è localizzato nel territorio italiano: qualora l'operazione risulti territorialmente rilevante nel territorio italiano (come dispone il criterio generale) il destinatario deve redigere documento fiscale di auto-fatturazione, che va registrato nel registro
- Creato il .
- Visite: 5803





Carrello










