Credito d'Imposta Pubblicità al 50%: Vale Anche per i Giornali Online nel 2022
Era a conoscenza che hai la possibilità di usufruire di un credito d'imposta pubblicità del 50% su spese pubblicitarie? compresi anche i costi relativi alla pubblicità su quotidiani e periodici online?
L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 ha introdotto, a partire dal 2018, un credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari realizzati da società, professionisti autonomi e organizzazioni non commerciali, sulla carta stampata (giornali quotidiani e periodici, con diffusione locale e nazionale) e sui canali radiofonici e televisivi a copertura locale.
- Credito d'imposta pubblicità della misura del 50% senza più il criterio incrementale
- Chi può beneficiare del credito d'imposta pubblicità
- Investimenti idonei
- Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta
- Prospetto dei partecipanti ed elenco dei beneficiari del bonus
- Applicazione del credito
- Disposizioni normative di riferimento
Credito d'imposta pubblicità della misura del 50% senza più il criterio incrementale

La disposizione originaria aveva fissato un credito d'imposta pubblicità nella percentuale del 75% dell'importo incrementale degli investimenti realizzati. Tuttavia per il 2022 è stata prevista un'eccezione che stabilisce che il credito di imposta sia riconosciuto nella percentuale fissa del 50% dell'importo degli investimenti effettuati. Inoltre non esiste più l'onere di soddisfare il vincolo della crescita minima dell'1% in relazione agli investimenti effettuati l'anno antecedente, al fine di poter ottenere l'incentivo.
L'incentivo è assegnato entro il limite massimo della dotazione annuale stabilita e secondo i parametri dei regolamenti dell'Unione europea riguardanti gli aiuti "de minimis"( un'azienda nell'arco di tre anni non può oltrepassare la cifra di 200 mila euro di agevolazioni soggette a regime de minimis).
Chi può beneficiare del credito d'imposta pubblicità
Le società o i professionisti indipendenti e le organizzazioni non commerciali che realizzano spese in progetti pubblicitari, sulla carta stampata quotidiana e periodica, incluso il formato internet, e sui canali radiofonici e televisivi locali, sia analogici che digitali.
Investimenti idonei
Sono inclusi gli investimenti pubblicitari realizzati sui canali radiofonici e televisivi locali, sia analogici che digitali, registrate al ROC e sui quotidiani e periodici, diffusi in formato cartaceo o digitale, iscritti presso il Tribunale, oppure presso il ROC, e muniti del Direttore responsabile.
Durante il 2022 possono accedere al bonus pubblicità le società o i professionisti autonomi e le organizzazioni non commerciali che realizzano spese in progetti pubblicitari, sulla carta stampata quotidiana e periodica, compreso il canale online, e sui canali radiofonici e televisivi locali e nazionali, sia analogici che digitali, non controllate dal settore pubblico, indipendentemente dal fatto che l'importo degli investimenti pubblicitari sia superiore ai corrispondenti investimenti realizzati nell'anno precedente.
Puoi approfittare del credito di imposta pubblicità per attività di diffusione pubblicitaria su periodici online quali Ansa.it, ilmessaggero.it e numerosi altri. Consulta il elenco tariffe per tutte le specificazioni riguardanti testate digitali e importi. Attraverso il bonus pubblicità puoi ottenere un credito di imposta equivalente al 50% della spesa pubblicitaria investita.
Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta
Per ottenere il bonus pubblicità è indispensabile trasmettere la richiesta per mezzo dei canali digitali dell'Agenzia delle Entrate, per il tramite della procedura dedicata presente nella parte privata "Strumenti per" alla sezione "Inviare comunicazioni", raggiungibile dopo identificazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Documento d'Identità Elettronico (CIE).
Scadenze per le richieste anno 2022
Nello specifico per le spese dell'anno 2022 i termini sono i seguenti:
1. dal 1° al 31 marzo 2022: è obbligatorio trasmettere la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che rappresenta una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dettagli degli investimenti effettuati e/o previsti nell'anno agevolato;
2. dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo quindi 2023: i richiedenti che hanno inoltrato la "comunicazione per l'accesso" debbono trasmettere la "Dichiarazione sostitutiva dei flussi di investimento realizzati", redatta sulla base dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che certifica gli investimenti effettivamente eseguiti nell'anno agevolato.
Prospetto dei partecipanti ed elenco dei beneficiari del bonus
In seguito all'inoltro delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore genera una lista iniziale dei soggetti che hanno presentato istanza per il credito dell'imposta con l'indicazione del credito potenzialmente disponibile per ciascun soggetto.
In seguito alla trasmissione delle "Dichiarazioni sostitutive dei flussi di investimento realizzati", sarà messo a disposizione sul sito istituzionale del Dipartimento l'elenco dei soggetti beneficiari della fruizione del credito di imposta.
Applicazione del credito
Il credito d'imposta pubblicità è fruibile esclusivamente mediante compensazione, secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , utilizzando il formulario di pagamento F24 unicamente per mezzo dei canali digitali dell'Agenzia delle Entrate (dal quinto giorno operativo seguente alla divulgazione dell'elenco dei soggetti beneficiari). Per usufruire del credito occorre specificare, al momento della compilazione del formulario F24, il codice imposta 6900, regolamentato dall'Agenzia delle Entrate tramite Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .
Disposizioni normative di riferimento
Per mezzo del decreto attuativo, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, diffuso sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, sono indicate le procedure e i principi per l'applicazione della disposizione, con focus sugli investimenti che permettono di accedere al vantaggio, alle ipotesi di non ammissibilità, alle modalità di concessione e di sfruttamento del vantaggio, alla documentazione necessaria, all'esecuzione dei controlli e alle procedure per garantire il rispetto del tetto di spesa.
In data 31 luglio 2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, mediante il quale è autorizzato il formato di comunicazione telematica e sono stabilite le procedure per la trasmissione della comunicazione sulla relativa piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, al fine della fruizione del credito di imposta.
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